Decreto legge n.138 del 13 agosto 2011 (integrale)

Manovra bis: illustrati i dettagli in conferenza stampa I ministri Tremonti, Sacconi e Calderoli hanno illustrato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, i dettagli della manovra varata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 agosto. Presente alla conferenza stampa anche il sottosegretario e portavoce del governo Bonaiuti. DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138  Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) 

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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento alleccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno delloccupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui allallegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento”, riga "totale”, per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". Limporto previsto, per lanno 2012, al primo periodo del presente comma può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dallarticolo 7, comma 6, in considerazione delleffettiva applicazione dellarticolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. 2. Allarticolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente allanno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". 3. Le amministrazioni indicate nellarticolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, allesito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nellarticolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, unulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dellapplicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dellapplicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. 4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dellarticolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino allemanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dellarticolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 5. Restano esclusi dallapplicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, lAgenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nellarticolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione lart. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 6. Allarticolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per lanno 2013 e del 20 per cento a decorrere dallanno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per lanno 2012 e del 20 per cento a decorrere dallanno 2013"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa laccisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per lanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "per lanno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per lanno 2013". 7. Allarticolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per lattuazione del presente comma". 8. Allarticolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellalinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi”, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per lanno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dallanno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per lanno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dallanno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per lanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per lanno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dallanno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per lanno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per lanno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dallanno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2013". 9. Allarticolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dallanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dallanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallanno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui a primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo". 10. Allarticolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dallanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dallanno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per lanno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 11. La sospensione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dallarticolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dallanno 2012, con riferimento alladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. è abrogato larticolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. 12. Limporto della manovra prevista dal comma 8 per lanno 2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dallarticolo 7, comma 6, in considerazione delleffettiva applicazione dellarticolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui allarticolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dellarticolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dellimposta provinciale di trascrizione”, ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dellimposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dellimposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 13. Allarticolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dallanno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, dintesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da unapposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sullorganizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa lattribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 14. Allarticolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se lente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire lequilibrio finanziario dellente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che lente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nellambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui allarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto lanzianità massima contributiva di quaranta anni.". 15. Al comma 2 dellarticolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte" e dopo le parole "concedere prestiti”, sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria". 16. Le disposizioni di cui allarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 17. Allarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta”, sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente”, è sostituita dalla seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di”, sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda”, è sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilità". 18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dellincarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. 19. Allarticolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.". 20. Allarticolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020”, "2021”, "2022”, "2023”, "2024”, "2025”, "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016”, "2017”, "2018”, "2019”, "2020”, "2021”, "2027" e "2028". 21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data allarticolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente: "dellanno successivo". Resta ferma lapplicazione della disciplina vigente prima dellentrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data allarticolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo dufficio a causa del raggiungimento dellanzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nellamministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo dufficio a causa del raggiungimento dellanzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nellamministrazione,". 23. Resta ferma lapplicazione della disciplina vigente prima dellentrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 24. A decorrere dallanno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dellanno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. 25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per lanno 2012, di 2.000 milioni di euro. 26. Allarticolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 è sufficiente una determina dirigenziale del Comune. 27. Il comma 17 dellarticolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dellarticolo 2 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto delladeguatezza e delleffettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sulladeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dellorgano di revisione, nellambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 28. La commissione di cui allarticolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro delleconomia e delle finanze. 29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche dì cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dellinterno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 30. Allaspettativa di cui allarticolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dallarticolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque lapplicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui allarticolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate. 31. Gli enti pubblici non economici inclusi nellelenco di cui allarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite allamministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. Lamministrazione così individuata succede a titolo universale allente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dellente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. 32. Allarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nellipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dellapplicazione dellarticolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, lultimo stipendio va individuato nellultima retribuzione percepita prima del conferimento dellincarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 33. Allarticolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui allallegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".

Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attività economiche

Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dellunione europea

Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 5
Norme in materia di società municipalizzate

Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero, dellenergia
elettrica e del gas

Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELLOCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELLOCCUPAZIONE
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELLOCCUPAZIONE
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua

Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELLOCCUPAZIONE
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per lattivazione dei tirocini

Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELLOCCUPAZIONE
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo larticolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque svolga unattività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone lattività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa allorario di lavoro, al riposo settimanale, allaspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o lincolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano laumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) laver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa linterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì lesclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dellUnione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Lesclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dellarticolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 18
Voli in classe economica

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dallattuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, allarticolo 1 commi 16 e 25, allarticolo 2 comma 1, allarticolo 5 e allarticolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per lanno 2012 a 1.280 milioni di euro per lanno 2013, 1.289 milioni di euro per lanno 2014, 323 milioni di euro per lanno 2015 e 16 milioni di euro per lanno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni per lanno 2013 ed a 1.439 milioni per lanno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro delleconomia e delle finanze

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