Il detenuto anche se recluso al 41 bis, anziano e malato, ha diritto a morire con dignità, anche. È quanto emerge dalla sentenza 27766/17, pubblicata il 5 giugno dalla prima sezione penale della Cassazione, che Giovanni D’Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" riporta. Il caso riguarda la vicenda di Totò Riina, il boss di Corleone. Non si può negare il differimento della pena o la detenzione domiciliare senza considerare che il mantenimento della restrizione può risolversi in una detenzione inumana vietata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al di là del fatto che sia curabile in carcere la patologia in sé di cui è afflitto il richiedente. La circostanza che l’interessato non sia ormai autosufficiente e si trovi inchiodato su di un letto antidecubito non può essere ignorata e va anzi valutata per verificare se non comporti un’afflizione tale da superare quella che inevitabilmente deriva dalla legittima esecuzione di una pena detentiva. Accolto il ricorso del difensore, che chiede il differimento della pena o la detenzione ai domiciliari, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che chiedeva l’inammissibilità. È vero: prima o poi tutti dobbiamo morire, detenuti e liberi, ma la possibilità di un esito infausto per le patologie del richiedente non costituisce una circostanza neutra come sostiene il tribunale di sorveglianza, al quale si richiede invece una valutazione del senso di umanità nell’espiazione della condanna, come richiede la stessa Costituzione italiana. Non conta che le condizioni del recluso siano monitorate di continuo, tanto che sono scattati anche tempestivi ricoveri in ospedale. Anche quando il richiedente è un criminale dall’indiscusso spessore, il giudice deve motivare sulla pericolosità dell’interessato alla luce delle precarie condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico, dovuto all’età avanzata. Inoltre se per la sua malattia l’istante ha bisogno di un letto rialzabile, che non può essergli concesso perché la cella è troppo stretta, le deficienze strutturali del luogo di detenzione devono considerate dal giudice chiamato a decidere. Ora il Tribunale di Bologna dovrà dire se il boss è ancora pericoloso.
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