Un dipendente aveva richiesto al proprio datore di lavoro un permesso retribuito di cui alla legge 104/1992, riconosciutogli per assistere il familiare disabile. Egli aveva però utilizzato tali giornate per recarsi per fare shopping, lasciando il parente con problemi di salute, di cui avrebbe dovuto prendersi cura, da solo a casa. Così il datore di lavoro lo aveva scoperto e gli aveva intimato licenziamento disciplinare. Licenziamento legittimo? La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, ha concluso per la legittimità dell’intimato licenziamento. Il comportamento del dipendente, scoperto dai detective privati ingaggiati dall’azienda, infatti, aveva rappresentato un vero e proprio abuso del diritto richiesto ai sensi della legge 104/92. A parere dei giudici, il datore, infatti, ben può ricorrere all’agenzia investigativa per controllare condotte del dipendente che sono estranee all’attività lavorativa ma risultano comunque rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni relative al rapporto. E il recesso della società è giustificato perché l’interessato approfitta della buona fede non solo del datore ma anche dell’ente previdenziale, che eroga il trattamento economico. È quanto emerge dall’ordinanza 4670/19, pubblicata il 18 febbraio dalla sezione lavoro della Cassazione. Niente da fare per il lavoratore sorpreso dagli investigatori presso esercizi commerciali il 22, 23 e 24 dicembre: faceva i regali di Natale? Chissà.
Certo non si trovava presso il parente con problemi di salute. Dalla contestazione, tuttavia, sono scorporati i giorni nei quali l’azienda è chiusa per le festività. Ma a far scattare il licenziamento bastano le contestazioni relative alle altre tre giornate del mese successivo: soltanto in un’occasione l’interessato va per un paio d’ore a casa del parente da assistere. Ed è esclusa la violazione degli articoli 2 e 3 dello statuto dei lavoratori: i detective non sconfinano nella vigilanza sull’attività lavorativa, che è riservata direttamente al datore e ai suoi collaboratori. Legittimo, poi, il ricorso agli “007” privati nei periodi di sospensione del rapporto quando si sospetta che il dipendente usi i permessi 104 per sé e non per aiutare il congiunto in difficoltà: si configura l’abuso del diritto di cui all’articolo 33 della legge 104/92 nei confronti del datore, privato ingiustamente della prestazione, e dell’istituto previdenziale che paga. Inutile infine per il licenziato dedurre in sede di reclamo che l’agenzia investigativa non avrebbe le autorizzazioni prefettizie necessarie a svolgere l’attività: si tratta pur sempre di un giudizio di impugnazione e vale la regola del divieto di nova in appello ex articolo 437 Cpc laddove si inserisce nel processo un tema di indagine sul quale non si è formato il contradditorio in precedenza.. A parere della Corte, infatti, tale comportamento, ancorché verificatosi una sola volta, era stato ritenuto rilevante ai fini del licenziamento soprattutto in relazione all’affidamento sull’esatto adempimento delle prestazioni future. In sostanza, il dipendente ne aveva approfittato una volta, perché non avrebbe dovuto farlo di nuovo in futuro? Usa i permessi della 104 per le vacanza: licenziamento legittimo. Cos’è la legge 104 del 1992? Si tratta di un testo normativo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, previsto per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. Disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità. Cosa prevede? Tra gli altri, la norma prevede che il lavoratore possa chiedere permessi retribuiti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato. Tali permessi si traducono in tre giorni di riposo al mese, frazionabili anche in ore o riposi giornalieri di una o due ore per il lavoratore disabile oppure per il familiare che gli presti assistenza. Ma quali sono i limiti nell’utilizzo di tali permessi? Ed un utilizzo illegittimo giustifica il licenziamento? A queste domande ha risposto di recente la Corte di Cassazione.
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