Arriva dal Tribunale di Milano un duro colpo alle società addette alla gestione dell'aeroporto. Troppe volte, infatti, hanno pensato di scamparla liscia dalla loro responsabilità per i furti subiti dai viaggiatori che soventemente continuano ad accadere sulla nostra rete aerea come da tempo denuncia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.
Un’importante sentenza della giustizia monocratica, infatti, obbligherà implicitamente le stesse ad innalzare i livelli di controllo negli scali perché con la decisione 10465/2015, la società addetta alla gestione dello scalo è ritenuta responsabile del furto subito dal passeggero e dovrà pagare integralmente la perdita subita dai viaggiatori. Nella fattispecie l’appello di una società che gestisce un aeroporto contro la decisione del giudice di pace di accogliere il ricorso per risarcimento danni di un viaggiatore che aveva perso il suo orologio di valore, custodito nello scalo amministrato dalla appellante. Quest’ultima ha insistito sulla sua estraneità, richiamando l’articolo 705 del Cod. nav. Sui compiti del gestore aeroportuale, per i quali non può eseguire direttamente e materialmente operazioni di controllo sicurezza sui passeggeri e bagagli. A questo ha aggiunto che il personale addetto al controllo non è alle sue dipendenze e che non avrebbe assunto nessun compito di custodia.
Il Tribunale ha, però, respinto la tesi dell’appellante e, di conseguenza, il ricorso, ricordando come in primis la stessa società si definisce gestore dello scalo, al quale, proprio in virtù del terzo comma dell’articolo 705 del Cod. di nav., sono dati i compiti «di assicurare i controlli di sicurezza sui passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti». Questa sua responsabilità rimane anche se la società ha affidato l’esecuzione materiale dei controlli ad altri soggetti. Si aggiunge anche la versione di un teste che ha ricordato come il viaggiatore avesse posto l’orologio in una cassetta dell’aeroporto. Dal Regolamento di scalo, si evince poi che «Gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli rappresentano importo aggiuntivo ai diritti d’imbarco passeggeri e sono fatturati
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