
Coronavirus, da Dpcm a decreto legge 12 marzo, n. 29 - prevenzione dell'emergenza epidemiologica
12-3-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie generale - n. 61
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Governo Mario Draghi ha approvato venerdì 12 marzo le «Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del covid-19", e non più un DPCM (Decreto presidente consiglio ministri )»
Nuove le restrizioni alle regole nelle regioni in zona gialla e "eliminata" al momento, arancione e rossa, anche in vista della Settimana Santa e Pasqua.
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
a) “Zona bianca”, le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla”, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)».
«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».
«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito».
SEGUE TESTO INTEGRALE GAZZETTA UFFICIALE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038) (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021 ). note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il #decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.
3. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 2021
MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 143.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2
All’articolo 1:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;
al comma 5:
la numerazione del capoverso: «16-quinques» è sostituita dalla seguente: «16-quinquies»;
dopo il capoverso 16-sexies è aggiunto il seguente: « 16-septies. Sono denominate:
a) “Zona bianca”, le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».
All’articolo 3:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»; al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «princìpi stabiliti dal piano» è inserita la seguente: «strategico»;
al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano »;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell’attuazione del piano» è inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all’ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito».
b) “Zona arancione”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla”, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».
All’articolo 3:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «princìpi stabiliti dal piano» è inserita la seguente: «strategico»;
al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell’attuazione del piano» è inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all’ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito».
All’articolo 4:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) al comma 5 dell’articolo 1-bis del decreto- legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: “dell’anno 2020” sono inserite le seguenti: “e dell’anno 2021”;
b-ter) al comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto- legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: “del 2020” sono inserite le seguenti: “e del 2021”».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2066):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri GIUSEPPE CONTE, dal Ministro della salute ROBERTO SPERANZA e dal Ministro dell’interno LUCIANA LAMORGESE (Governo CONTE-II) il 14 gennaio 2021.
Assegnato alla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 gennaio 2021, con pareri delle Commissioni 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 12a (Sanità) e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente il 20 e il 26 gennaio 2021; il 2, il 3, il 10 e il 23 febbraio 2021; il 2 e il 3 marzo 2021.
Esaminato in Aula il 20 gennaio 2021 e approvato il 3 marzo 2021.
Camera dei deputati (atto n. 2921):
Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 marzo 2021, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 marzo 2021.
Esaminato in Aula l’8, il 9 e il 10 marzo 2021; approvato definitivamente l’11 marzo 2021.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 143.
21G00038
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Anno 162° - Numero 61 Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 - Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma
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