30 giugno 2021 termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. 'Decreto Sostegni-bis'- DL n. 73/2021

2021-06-01 01:45:53
Martedì 02:01:03
Giugno 01 2021

30 giugno 2021 termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. 'Decreto Sostegni-bis'- DL n. 73/2021

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Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Estratto DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73.

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi ter- ritoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor- genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, converti- to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, converti- to, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, converti- to, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessa- ti dalle misure restrittive, adottate con i predetti decre- ti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di in- trodurre misure di sostegno alle imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurez- za, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggior- mente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- tata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Art. 1.

Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è ricono- sciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presen- tano istanza e ottengono il riconoscimento del contribu- to a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al com- ma 1 spetta nella misura del cento per cento del contri- buto già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettua- to tale scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 8.000 milioni di euro per l’anno 2021.

5. Al fine di sostenere gli operatori economici mag- giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Co- vid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, tito- lari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o rico- nosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Prendi visione del PDF integrale www.lsnn.net/alleg...GU_DL_n_73_2021.pdf

Source by Agenzia delle Entrate

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