
La guerra dei DL: Risposta richiesta informazione da DL 139. Schedare i Vaccinati e non!
Comunicazione ai sensi dell’art. 9 quinquies del decreto-legge 52/2021
View 8.6K
word 775 read time 3 minutes, 52 Seconds
E' uscito un nuovo decreto legge, il 139, in questo articolo i primissimi dettagli e le istruzioni per difendersi anche da questo sopruso. L'avvocato ne parlerà dettagliatamente nel prossimo video intervista.
Con il DL 139 cambiano le condizioni nell'immediato per i lavoratori. L'avvocato Fusillo prepara una linea di difesa per dare maggior stabilità ai lavoratori. Il Video in cui dichiara con franchezza l'attuale situazione di degrado etico e istituzionale, come è possibile far fronte a questo periodo particolare della nostra esistenza.
Ciò che prepara è una lettera da inviare via PEC al proprio datore di lavoro a tutela della propria privacy.
Qui la riportiamo sia in allegato che nel contenuto, così che possiate farne il miglior uso possibile.
La mossa che lasciano trasparire con questo nuovo DL 139 è chiaro. Schedare chi è Vaccinano e chi non lo è. Questo permetterebbe a questa macchina del certificato verde COVID-19, il portare verso la vaccinazione tutti i rimanenti, calpestando il diritto dell'individuo.
L'avvocato Fusillo spiega: Risposta richiesta informazione da DL 139 - Modulo per rispondere nel caso in cui il datore di lavoro chieda in anticipo se si possiede o no il Green-Pass, come prevede il nuovo DL 139. - Le parti del documento evidenziate in giallo sono istruzioni: vanno lette, eseguite e quindi rimosse dal testo finale.
La Lettera: (da scaricare e sottoscrivere)I dati sanitari dei lavoratori sono riservati e conoscibili solo da parte del medico competente aziendale sotto il vincolo del segreto professionale e il datore di lavoro, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali, non può chiedere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti.
Il certificato verde Covid-19 incorpora dati personali estremamente riservati poiché è la prova documentale della sussistenza di tre possibili condizioni personali mediche, ossia: - l’essere guariti dalla malattia Covid-19, - l’avere superato, con esito negativo, un tampone per l’accertamento della positività o negatività alla predetta malattia, - avere completato un ciclo di vaccinazione contro l’infezione da SARS-CoV-2. Ciascuna di queste condizioni mediche non può essere legittimamente conosciuta dal datore di lavoro che non può chiedere altro se non la verifica dell’esistenza di un certificato verde Covid-19 in corso di validità.
Infatti, l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che: “La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.”
Ciò posto, al fine di rendere possibile l’organizzazione del lavoro aziendale e di rispondere alla richiesta ricevuta si segnala che allo stato il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 è estremamente difficoltoso, vuoi per la mancanza di disponibilità dei tamponi presso le farmacie e le strutture che li dispensano - tamponi, è appena il caso di rilevare, che ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 sono a carico del datore di lavoro -, vuoi per i ritardi nel rilascio dei certificati da parte delle strutture pubbliche che somministrano i vaccini, soprattutto per quelli effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme in materia di certificati verdi, vuoi, infine, per la medesima difficoltà nella certificazione della guarigione dalla malattia Covid-19 da parte delle strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, vi sono molti dubbi sulle patologie effettivamente idonee alla esenzione dalla vaccinazione, e quindi dal certificato verde Covid-19, tant’è che in molte regioni sono state istituite delle apposite commissioni con il compito di coadiuvare i medici di base o i medici vaccinatori a tale proposito.
La decisione se sottoporsi ad un trattamento medico o medico-diagnostico è libera ai sensi dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Legge 219/2017 e può essere revocata in ogni momento, sicché il lavoratore, che avesse deciso di vaccinarsi o di sottoporsi al tampone, può revocare tale consenso in ogni momento, anche qualora avesse comunicato detta intenzione a terzi poiché le scelte mediche sono sempre libere e non vincolano mai la persona interessata.
Tutto ciò posto si comunica che il/la sottoscritto/a, al fine di collaborare lealmente con il datore di lavoro e far sì che la produzione non venga messa in crisi dalle disposizioni del governo, presterà ogni sforzo utile e legittimamente esigibile affinché possa essere presente sul luogo di lavoro a far data dal 15 ottobre 2021, non potendo ovviamente essere ritenuto responsabile né di disservizi riconducibili a terzi, né del legittimo esercizio della libertà di scelta in materia medica. Scaricala qui : www.lsnn.net/alleg...sul-green-pass.docx
Oppure collegati al link: Modello del documento da inviare - www.difendersiora....ormazione-da-dl-139