2022-02-20 06:46:03
Domenica 07:35:46
Febbraio 20 2022

Covid, illegittimo lo stato di emergenza e tutte le delibere conseguenti

Tribunale di Pisa: dichiarato illegittimo lo stato di emergenza e tutte le delibere conseguenti

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"Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali" e ancora “restrizioni a libertà e lavoro sono incostituzionali, la pandemia non le giustifica”.

Il giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa fa a pezzi il DPCM - AGI Agenzia Italia ha pubblicato ieri alle 14:54 "Le limitazioni al diritto al lavoro per il Covid sono incostituzionali" «dice una giudice. Secondo la giudice di Pisa Lina Manuali, che ha assolto un cittadino dall’accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia, “con il susseguirsi – spesso in contrapposizione tra loro – di decreti legge e #Dpcm si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sul diritto al lavoro e a un’equa retribuzione con violazione dell’articolo 36 della Costituzione”. Il riferimento alle limitazioni per chi non possiede il green pass sembra chiaro anche se non viene esplicitato.»

Lo stato di emergenza "era illegittimo"

Manuali ha assolto un cittadino "perché il fatto non sussiste" dal reato di "inosservanza dei provvedimenti dell’autorità" per avere violato il divieto di uscire di casa "se non per motivi di lavoro, salute o necessità".

Non è la prima sentenza che stabilisce l’illegittimità dei Dpcm ma è una delle più articolate e si spinge fino ad alludere, mettendole in forte dubbio dal punto di vista giuridico, alle limitazioni sul lavoro per chi non è in possesso del green pass.

La pandemia non è uno «stato di guerra»

“La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 1° gennaio 2020 è illegittima, per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi. Non è rinvenibile alcuna fonte con forza di legge che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo Stato di emergenza per rischio sanitario.”

Centrale nel ragionamento del giudice il concetto di “stato di emergenza”. Il punto di partenza è che “l’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra” e la “la situazione causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”. / AGI

In pratica “La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 1° gennaio 2020 è illegittima, per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi. Non è rinvenibile alcuna fonte con forza di legge che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo Stato di emergenza per rischio sanitario.”

L’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una violazione dell’articolo 13 della Costituzione che stabilisce che “la libertà personale è inviolabile”.

Quindi come è scritto nella sentenza allegato PDF: www.lsnn.net/alleg...-TRIBUNALE-PISA.pdf

Il giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa si pronuncia in tal senso.

Sentenza N 1842/2021 emessa in data 8 Novembre 2021 N. 46/2021 RG TRIB. N. 1691/2020 NR PM

La sentenza lunga 36 pagine si conclude PQM «Il tribunale in composizione monocratica Visti gli artt. 533 e 535 cpp DICHIARA

ASSOLVE dal reato agli stessi ascritto al capo 2) d'imputazione perché il fatto non sussiste Visto l'art. 544 cpp. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Pisa, li 08.11.2021. Il Giudice Onorario Dr.ssa Lina Manuali» come si osserva il timbro del deposito è del 17 Feb. 2022

In sintesi- Il ricorrente si è opposto alla violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8 marzo 2020, che vietava per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità.

Il reo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che secondo la dottrina maggioritaria (…) non sono revisionatili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 della Cost. – Revisione della Costituzione – ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela dei diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l’ordinamento costituzionale italiano, non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto dall’articolo 78 della Costituzione.

Lo Stato di emergenza è una condizione giuridica particolare, che può essere attuata al verificarsi di eventi eccezionali.

Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fini di tutelare i cittadini da eventuali danni.

Tuttavia, pre fronteggiare una tale situazione, gli strumenti idonei a cui far ricorso, devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione Italiana, non prevede alcun articolo che disciplini lo Stato di emergenza/eccezione, volto a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne), che non si riferiscano al vero e proprio stato di guerra, per cui non è possibile far ricorso all’art. 78 della Costituzione (inerente conflitti bellici esterni)

Peraltro, la situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo stato di guerra, per cui non è possibile far ricorso all’art.78 della Costituzione. Del resto l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto della consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, la proposta di introdurre la previsione dello stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali, con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri. L’allora presidente della Consulta, oggi ministro della giustizia Marta Cartabria ebbe a dichiarare “Non c’è un diritto speciale anche in emergenza, La Costituzione sia bussola per tutti”.

(…) non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione di assoluta prevalenza di un diritto sull’altro.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge (assoluta o relativa) necessità, proporzionalità, bilanciamento, e temporaneità, in quanto altrimenti si determinerebbe l’insorgere del cit. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del diritto delimitato dalla carta costituzionale (non una non-costituzionalità, ma una a-costituzionalità …)

Nella situazione venutasi a creare con la diffusione del virus #Sarà-Cov2, si è ravvisata la necessità di contemplare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, contemplata nell’articolo 32 della Costituzione, non è irrilevante, ai fini di decidere, verificare se la composta filiera normativa emergenziale messa in atto dal governo, rispetto o meno i principi di legalità, riserva di legge, ragionevolezza, bilanciamento e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale e, se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del consiglio dei ministri abbiano o meno copertura normativa.”

Nella sentenza si spiega anche come la pandemia non sia da assimilare ad eventi naturali catastrofici e nemmeno nel rischio igienico-sanitario.

«pag. 22 La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l'epidemia-pandemica, provocata da agenti virali o batterici.»

“Manca perciò un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.21, con consequenziale illegittimità della stessa, per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e riserva di legge in quanto – nel modello emergenziale costituito dal governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti legge fin qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dal DPCM, atti di natura amministrativa.

sentenza: PDF www.lsnn.net/alleg...-TRIBUNALE-PISA.pdf

Source by Redazione

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