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Cause pilota contro l’indennizzo diretto

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2007-05-02 18:42:32
Mercoledì 23:06:34
Maggio 02 2007

Cause pilota contro l’indennizzo diretto

Cause pilota contro l’indennizzo diretto

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Lecce Tutela del Consumatore su Ladysilvia; Procedura d’indennizzo diretto obbligatoria o facoltativa? Il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA invita gli studi legali a proporre cause pilota per dirimere i dubbi ed il Ministro dello Sviluppo Economico ad un chiarimento definitivo.

Un recente incontro fra esperti d’infortunistica stradale ha sollevato alcuni ragionevoli dubbi sulla obbligatorietà o meno della nuova Procedura “d’indennizzo diretto” in materia di responsabilità civile automobilistica introdotta dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e regolamentata D.P.R. 254/06.

Gli intervenuti al convegno hanno sostenuto ancora una volta l’illegittimità di tale normativa per violazione della legge delega e per come ad oggi sia stata recepita e applicata dalle imprese assicuratrici, ma l’incontro è stato anche fecondo di spunti pregevoli e foriero di nuovi dubbi interpretativi che dimostrano ancora una volta quanto sia lacunosa e poco chiara la nuova regolamentazione.

Il vero problema della normativa, secondo alcuni addetti e fra questi anche alcuni avvocati, sarebbe la sua non corretta interpretazione ed applicazione, imposta da ANIA (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e supportata in ciò dall’ ISVAP (Istituto che si occupa della sorveglianza e della vigilanza sulle assicurazioni private) che hanno imposto che l’unico percorso per ottenere il risarcimento dei danni, ove ricorrano i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 149 e 150 - D.Lgs. 209/05 , (sinistro avvenuto in territorio Italiano tra due veicoli a motore immatricolati in Italia, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti che subiscono lesioni di lieve entità entro il 9% di Invalidità Permanente) sia quello di inviare predetta richiesta direttamente ed unicamente alla propria impresa di assicurazione, respingendo di fatto ogni altra richiesta inoltrata secondo la procedura ordinaria prevista dagli artt. 144, 145 1° co. e 148 del D.Lgs. 209/05 nonchè degli artt. 2043 e 2054 c.c. pur nonostante l’indicazione con espressa rinuncia alla procedura di risarcimento diretto di cui agli art. 149 e 150. con cui ha stipulato il contratto relativo al veicolo da lui utilizzato .

Ma la realtà non è affatto così! l’art. 144 del C.d.A. (che si rifà al principio di cui all’art. 2043 c.c. ancora in essere) al primo comma stabilisce che "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione...".

Va sottolineato il fatto che la norma in questione non pone alcun limite al proprio utilizzo. Fa notare il C. T. Maurizio Ischiboni, che è tra i principali promotori di tale interpretazione della norma, che la stessa non contiene, alcuna preclusione del tipo, “ ad esclusione dei casi regolati dal successivo art. 149 ” (..scontro tra due autoveicoli e lesioni da micropermanenti entro il 9 % I.P.). Ciò significa che anche in tali suddetti casi il danneggiato, ove volesse, potrebbe attivare la procedura ex art. 144, ciò ad ulteriore riprova del fatto che la procedura di cui all’art. 149 è facoltativa e non obbligatoria.

Alla luce di quanto sopra, si comprende in tal modo come l’intento della nuova legge non sarebbe stato quello di abolire il vecchio sistema del cosiddetto doppio binario che metteva a disposizione del danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a seguito di un sinistro stradale, due tipi diversi di azione, estendendo la convezione CID (ora CARD) anche in caso di mancata sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole.
Nello stesso incontro altri addetti, hanno invece sostenuto che l’intenzione del legislatore verterebbe tutta a favore dell’obbligatorietà della normativa del Codice delle Assicurazioni.

Per superare tale momento di empasse e confusione generale all’interno del settore, il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA e gli esperti di infortunistica stradale dott. Maurizio Ischiboni e Stefano Mannacio, raccogliendo il suggerimento dell’avv. Fontana del Foro di Roma, invitano gli studi legali che si occupano d’infortunistica stradale a proporre cause pilota dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti per dirimere i dubbi ed il Ministro dello Sviluppo Economico ad un chiarimento definitivo, in attesa che tale normativa sia definitivamente abrogata perché palesemente illegittima e lesiva del diritto alla difesa del danneggiato-consumatore, anche in virtù della non trascurabile circostanza che «dati alla mano » la stessa pare non stia portando i benefici promessi in termini di riduzione delle tariffe e rapidità nella procedura di risarcimento e tanto decantati da alcune Associazioni dei Consumatori, ma, al contrario, una imminente perdita in termine di migliaia di posti di lavoro nel settore degli esperti d’infortunistica e dei dipendenti dei servizi di liquidazione dei danni delle Compagnie d’assicurazione.

Dott. Stefano MANNACIO

Il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA

Source by D.A.G.

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