8 Marzo: Lotta per l'uguaglianza di genere! Fai tue le frasi più belle dedicate a questa giornata
8 Marzo: Celebriamo le donne che hanno cambiato il mondo e continuiamo a lottare per l'uguaglianza di genere!
8 Marzo: Celebriamo le donne che hanno cambiato il mondo e continuiamo a lottare per l'uguaglianza di genere!
Sono 1.219 le donne supportate dai centri antiviolenza della rete cittadina nel primo semestre di quest'anno
Condotta da Diversity con l’Osservatorio di Pavia e un Comitato Scientifico proveniente dalle maggiori università italiane. Annunciate anche le nomination per gli Oscar dell’inclusione, in onda su Rai1
Siglato ieri insieme al Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio e ai vertici dell’istituto penitenziario il documento che struttura l’offerta di servizi dell’azienda sanitaria a tutela della salute dei ragazzi detenuti
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera[1] nel caso Macatÿ c. Lituania (ricorso n. 61435/19).
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di indicare un provvedimento cautelare nelle cause Synakiewicz c. Polonia (ricorso n. 46453/21), Niklas-Bibik c. Polonia (n. 8687/22), Piekarska Drÿÿek c. Polonia (n . . 8076/22) e Hetnarowicz-Sikora c. Polonia (n. 9988/22). I ricorrenti sono giudici polacchi, attivamente coinvolti nel lavoro delle associazioni giudiziarie. Rischiano tutti la sospensione per aver applicato, nelle proprie decisioni giurisdizionali, la giurisprudenza della Corte europea e le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea relative, in particolare, alla Sezione disciplinare della Corte di Cassazione e al Consiglio nazionale del Magistratura (NCJ). Il 22 marzo 2022, la Corte ha deciso di indicare al governo polacco, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, di notificare a esso e ai ricorrenti un preavviso di 72 ore dalla data di qualsiasi udienza (rozprawa) o a porte chiuse (posiedzenie) prevista nelle cause dei ricorrenti dinanzi alla Sezione Disciplinare della Suprema Corte. La Corte ha respinto il resto delle domande di provvedimenti urgenti dei ricorrenti. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte sono decise nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale, senza pregiudicare eventuali successive decisioni sull'ammissibilità o sul merito della causa. La Corte accoglie tali richieste solo in via eccezionale, quando i ricorrenti andrebbero altrimenti incontro a un rischio reale di danno irreversibile. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda informativa sulle misure provvisorie e misure provvisorie emesse di recente nel caso Wróbel c. Polonia (n. 6904/22).