
GREEN PASS SI O NO: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA - Bruxelles, 3.2.2022 - COM (2022) 50 final - 2022/0031 (COD)
Periodo per l'invio di commenti 03 Febbraio 2022 - 08 Aprile 2022 (mezzanotte (ora di Bruxelles)
TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea “Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130”
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Commenti aperti ancora per poche settimane, in 23 lingue. Ultimo giorno 8 Aprile per dare quanti più dati riguardo alla libertà di circolazione e di soggiorno «Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nell'Unione europea, sancito dall'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è una delle conquiste più preziose dell'Unione e un volano importante della sua economia.»
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Proposta di «REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL» che modifica il regolamento (UE) 2021/953 relativo a un quadro per l'emissione, la verifica e accettazione di certificati di vaccinazione, test e recupero interoperabili COVID-19 (UE Certificato digitale COVID) per facilitare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
ESTRATTO
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
- Ragioni e obiettivi della proposta
- Link per i commenti e per avere tutti i dati relativi a questa proposta europea (da utente registrato al portale) ec.europa.eu/info/...icate-Regulation_it
Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nell'Unione europea, sancito dall'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è una delle conquiste più preziose dell'Unione e un volano importante della sua economia. Allo stesso tempo, la pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19), tuttora in corso, continua a rappresentare una gravissima minaccia per la salute pubblica in tutta l'Unione. Tale situazione ha indotto gli Stati membri ad adottare misure di sanità pubblica volte a tutelare la salute delle persone e la capacità dei sistemi sanitari nazionali, alcune delle quali hanno riguardato gli spostamenti tra gli Stati membri.
Per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19, il 14 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/9531 che istituisce il quadro del certificato digitale COVID dell'UE per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in2 relazione alla COVID-19 . Il regolamento agevola la libera circolazione mettendo a disposizione dei cittadini certificati interoperabili5.1 di vaccinazione, test e guarigione reciprocamente accettati, che essi possono utilizzare per viaggiare. Il certificato COVID digitale dell'UE permette a chi è in grado di dimostrare di essere vaccinato, di essere risultato negativo al test o di essere guarito dal coronavirus di avvalersi delle esenzioni da determinate restrizioni che gli Stati membri abbiano eventualmente deciso di applicare.
Fin dalla sua adozione, il certificato COVID digitale dell'UE è stato utilizzato con successo in tutta l'Unione, con oltre un miliardo di certificati rilasciati entro la fine del 2021. Si tratta perciò di uno strumento ampiamente disponibile e ritenuto affidabile nell'agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Secondo un'indagine Eurobarometro 3 pubblicata nel settembre 2021 , circa i due terzi (65 %) degli intervistati hanno convenuto che il certificato COVID digitale dell'UE rappresentava il mezzo più sicuro per viaggiare liberamente in Europa durante la pandemia di COVID-19. Quasi tutti gli Stati membri utilizzano questo certificato anche a fini nazionali; secondo alcuni studi, infatti, l'uso di tale 4 strumento ha portato a un aumento del tasso di vaccinazione , a un calo dei ricoveri 5 ospedalieri, a minori perdite economiche e, soprattutto, a un minor numero di decessi .
Il certificato COVID digitale dell'UE si è inoltre dimostrato l'unico sistema funzionante di certificato COVID-19 operativo a livello internazionale su larga scala. Ha pertanto assunto un'importanza crescente nel mondo e ha contribuito ad affrontare la pandemia a livello internazionale, facilitando e rendendo sicuri gli spostamenti tra un paese e l'altro e favorendo la ripresa internazionale. Al 31 gennaio 2022 i tre paesi dello Spazio economico europeo non 678 appartenenti all'UE 6 , la Svizzera7 e altri 29 paesi terzi e territori8 risultavano collegati al sistema del certificato COVID digitale dell'UE, al quale si prevede aderiranno in futuro anche altri paesi. Il sistema del certificato COVID digitale dell'UE è stato riconosciuto come una delle principali soluzioni digitali utili per ripristinare la mobilità internazionale9 e la sua adozione come standard globale di riferimento è stata sollecitata ai vari paesi dall'Associazione internazionale del trasporto aereo10. La Commissione continuerà ad adoperarsi per aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare sistemi interoperabili di certificati COVID-19. Ad esempio, potrà offrire a tali paesi altre soluzioni open source di riferimento che consentano la conversione dei loro certificati in un formato interoperabile con il certificato dell'UE, essendo possibile collegare al sistema anche i paesi terzi i cui certificati siano resi interoperabili mediante conversione11
Per utilizzare al meglio il quadro del certificato COVID digitale dell'UE, il Consiglio ha adottato diverse raccomandazioni riguardanti un approccio coordinato volto ad agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Secondo l'ultimo aggiornamento, segnatamente la raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio adottata il 25 gennaio 2022 12 nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione i titolari di certificati COVID digitali dell'EU che soddisfano determinati requisiti non dovrebbero essere soggetti, in quasi nessun caso, ad alcun requisito supplementare. Per questo "approccio basato sulla persona" è perciò necessario continuare a disporre di certificati COVID digitali dell'UE.
Dall'adozione del regolamento (UE) 2021/953 la situazione epidemiologica connessa alla pandemia di COVID-19 si è notevolmente evoluta. Da un lato, al 31 gennaio 2022 più dell'80 % della popolazione adulta dell'Unione aveva completato il ciclo di vaccinazione primario e più del 50 % aveva ricevuto una dose di richiamo, pur con notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro13 . Tenuto conto della protezione contro i ricoveri ospedalieri e il rischio di malattia grave offerta dai vaccini, l'aumento della copertura vaccinale resta un obiettivo fondamentale nella lotta alla pandemia e ha quindi un ruolo importante nel far sì che le restrizioni alla libera circolazione delle persone possano essere revocate.
Dall'altro, la diffusione nella seconda metà del 2021 della variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata #Delta ha provocato un notevole aumento del numero delle infezioni, dei ricoveri ospedalieri e dei decessi, imponendo l'adozione di misure rigorose di sanità pubblica da parte degli Stati membri al fine di proteggere la capacità dei rispettivi sistemi sanitari. Agli inizi del 2022 la variante di #SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata #Omicron ha causato un forte aumento del numero di casi di #COVID-19, sostituendosi rapidamente alla Delta e raggiungendo un'intensità di trasmissione comunitaria senza precedenti in tutta l'Unione.
Come rilevato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella sua valutazione rapida dei rischi del 27 gennaio 202214, le infezioni da Omicron sembrano presentare un rischio minore di condurre i pazienti ad un esito clinico di gravità tale da richiedere l'ospedalizzazione o il ricovero in unità di terapia intensiva. Sebbene la riduzione della gravità sia in parte dovuta alle caratteristiche intrinseche del virus, i risultati degli studi sull'efficacia dei vaccini hanno dimostrato il ruolo fondamentale della vaccinazione nel prevenire esiti clinici gravi connessi all'infezione da Omicron, con un aumento significativo dell'efficacia contro la malattia grave per coloro che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. Visti i livelli elevatissimi di trasmissione comunitaria che portano molte persone ad ammalarsi contemporaneamente, è inoltre probabile che i sistemi sanitari degli Stati membri vadano incontro a un periodo di forte pressione, che inciderà anche sul funzionamento della società nel suo complesso, principalmente a causa delle assenze dal lavoro e dai sistemi di istruzione.
Una volta raggiunto il picco dei casi di Omicron, un'alta percentuale della popolazione dovrebbe godere, almeno per un certo lasso di tempo, della protezione dal coronavirus grazie alla vaccinazione e/o a una precedente infezione. Non è tuttavia possibile prevedere l'impatto di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, così come non si può escludere la possibilità di un peggioramento della situazione pandemica a causa della comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destino preoccupazione.
Alla luce di quanto precede, non si può escludere che gli Stati membri continuino ad imporre ai cittadini dell'Unione che desiderano esercitare il loro diritto di libera circolazione l'obbligo di presentare una prova di vaccinazione, test o guarigione dalla COVID-19 oltre il 30 giugno 2022, vale a dire oltre la data di scadenza del regolamento (UE) 2021/953 attualmente prevista. È perciò importante evitare che, nel caso in cui alcune restrizioni alla libera circolazione basate su considerazioni di salute pubblica siano ancora in vigore dopo il 30 giugno 2022, i cittadini dell'Unione e i loro familiari siano privati della possibilità di utilizzare i loro certificati COVID digitali dell'UE, con i quali essi possono dimostrare il loro status in relazione alla COVID-19 in modo efficace, sicuro e rispettoso della privacy.
Al tempo stesso, dato che ogni restrizione alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione introdotta per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, compreso l'obbligo di presentare un certificato COVID digitale dell'UE, dovrebbe essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consenta, la Commissione propone di limitare la proroga del regolamento a 12 mesi. Tale proroga, peraltro, non dovrebbe essere intesa come un obbligo per gli Stati membri, in particolare quelli che decideranno di revocare le misure nazionali di sanità pubblica, di mantenere o imporre restrizioni alla libera circolazione.
La Commissione propone di modificare anche un numero limitato di altre disposizioni del regolamento (UE) 2021/953.
A norma del regolamento (UE) 2021/953, i certificati di test devono essere rilasciati sulla base di due tipi di test per l'infezione da SARS-CoV-2, più precisamente i test molecolari di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), compresi quelli che utilizzano la reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), e i test antigenici rapidi, basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale che dà risultati in meno di 30 minuti, a condizione che essi siano eseguiti da operatori sanitari o da personale qualificato. Il regolamento (UE) 2021/953, tuttavia, non contempla altri tipi di test antigenici, ad esempio saggi di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o saggi immunologici automatizzati, che testano gli antigeni in un ambiente di laboratorio.
Dal luglio 2021 il gruppo di lavoro tecnico sui test diagnostici per la COVID-19 15, responsabile della preparazione degli aggiornamenti dell'elenco comune dei test antigenici rapidi per la COVID-19 16 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, sta anche esaminando le proposte presentate dagli Stati membri e dai produttori di saggi antigenici per la COVID-19 da eseguire in laboratorio, che vengono valutate con gli stessi criteri utilizzati per i test antigenici rapidi. Il comitato per la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco dei saggi antigenici di laboratorio ritenuti conformi a tali criteri. Di conseguenza, al fine di ampliare il ventaglio dei diversi tipi di test diagnostici utili per il rilascio di un certificato COVID digitale dell'UE, la Commissione propone che gli Stati membri possano rilasciare certificati di test sulla base dei saggi antigenici di laboratorio inclusi nel suddetto elenco.
Progressi scientifici si registrano anche in altri settori della lotta contro la pandemia di COVID-19, in particolare la vaccinazione. Le case farmaceutiche continuano a sviluppare nuovi vaccini anti COVID-19 e/o ad aggiornarli e il mantenimento dell'efficacia di quelli esistenti è attualmente oggetto di studi. È necessario garantire che il sistema del certificato COVID digitale dell'UE possa adattarsi ai nuovi sviluppi in questo settore, ad esempio nel caso in cui venissero introdotti vaccini anti COVID-19 che proteggono da possibili varianti del virus SARS-CoV-2. Tali progressi potrebbero richiedere futuri adeguamenti delle informazioni figuranti nel certificato di vaccinazione, in particolare quelle riguardanti i vaccini somministrati, ad esempio mediante un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.
Vista la comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, resta fondamentale soprattutto continuare a sviluppare e studiare vaccini anti COVID-19. In tale contesto, è importante facilitare la partecipazione di volontari alle sperimentazioni cliniche, vale a dire gli studi condotti per esaminare la sicurezza o l'efficacia di un farmaco qual è il vaccino anti COVID-19. Poiché la ricerca clinica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dei vaccini, è opportuno incoraggiare la partecipazione volontaria alle sperimentazioni cliniche. Privare i volontari dell'accesso ai certificati COVID digitali dell'UE potrebbe essere un forte disincentivo alla loro partecipazione, ritardando la conclusione delle sperimentazioni e incidendo negativamente sulla salute pubblica in generale. Per garantire la validità dei risultati andrebbe inoltre preservata l'integrità delle sperimentazioni cliniche, anche in termini di oscuramento e riservatezza dei dati.
A tal fine, coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter ottenere un certificato COVID digitale dell'UE. Il certificato può essere rilasciato dallo Stato membro in cui è somministrata la dose indipendentemente dal fatto che il volontario abbia ricevuto il vaccino candidato anti COVID-19 o la dose destinata al gruppo di controllo, onde evitare di compromettere la sperimentazione. È opportuno chiarire che gli altri Stati membri possono accettare tali certificati al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto per limitare la diffusione del SARS-CoV-2. Se un vaccino anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica ottiene successivamente un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 17, i certificati di vaccinazione relativi a tale vaccino rientrano, a partire da quel momento, nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/953. Al fine di garantire un approccio coerente per quanto riguarda l'accettazione di certificati rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica che non abbia ancora ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, può essere chiesto al comitato per la sicurezza sanitaria, all'ECDC o all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) di emanare orientamenti che tengano conto dei criteri etici e scientifici necessari per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche.
Il certificato di vaccinazione rilasciato dagli Stati membri nel formato previsto per il certificato COVID digitale dell'UE deve indicare, tra le varie informazioni, il numero delle dosi somministrate al titolare. La Commissione propone di chiarire che tale obbligo non si limita alle dosi somministrate nello Stato membro che rilascia il certificato, ma riguarda tutte le dosi somministrate al titolare, anche in altri Stati membri. Limitare l'indicazione delle dosi precedentemente ricevute a quelle somministrate nello Stato membro che rilascia il certificato potrebbe comportare una discrepanza tra il numero realmente somministrato e quello indicato nel certificato. La somministrazione di dosi precedenti in altri Stati membri è dimostrata mediante certificati COVID digitali dell'UE validi corrispondenti, che devono essere rilasciati alle persone interessate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953. Se le informazioni contenute nel certificato non sono esatte, il titolare ha il diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/953.
La Commissione non propone di estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 per quanto riguarda l'uso nazionale dei certificati COVID digitali dell'UE. Come indicato al considerando 48 del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono trattare per altri scopi i dati personali contenuti nei certificati COVID digitali dell'UE se la base giuridica per il trattamento di tali dati ad altri fini, compresi i relativi periodi di conservazione, è stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. Il regolamento (UE) 2021/953, pertanto, non impone né vieta l'uso nazionale di un certificato COVID digitale dell'UE, che rimane di competenza degli Stati membri e soggetto al controllo degli organi giurisdizionali nazionali.
Il 18 ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato la prima relazione sul certificato COVID digitale dell'UE 18 . Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, entro il 31 marzo 2022 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una seconda relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione deve contenere, in particolare, una valutazione dell'impatto del regolamento sull'agevolazione della libera circolazione, inclusi i viaggi e il turismo e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i diritti fondamentali e la non discriminazione, nonché sulla protezione dei dati personali durante la pandemia di COVID-19.
Come osservato nella prima relazione, la Commissione presenta la proposta qui illustrata prima dell'adozione della seconda relazione, così da garantire che, per motivi di certezza del diritto, la procedura legislativa necessaria possa concludersi in tempo utile prima del giugno 2022. Allo stesso tempo, la presente proposta si basa su un'analisi dei vari aspetti da trattare in tale relazione. Per i motivi qui esposti, la Commissione ritiene che il certificato COVID digitale dell'UE abbia inciso positivamente sulla libera circolazione all'interno dell'UE, dato che la sua assenza avrebbe portato con ogni probabilità allo sviluppo di soluzioni nazionali incompatibili. Per ampliare il ventaglio dei diversi tipi di vaccini accettati, la Commissione propone di includere i vaccini anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica. L'impatto della proroga del regolamento riguardante il certificato COVID digitale dell'UE sui diritti fondamentali, la non discriminazione e la protezione dei dati personali è esaminato qui di seguito.
- Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta integra altre iniziative politiche adottate nel settore della libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, quali le raccomandazioni (UE) 2020/1475, (UE) 2021/119, (UE) 2021/961 e (UE) 2022/107 del Consiglio. In particolare, secondo la raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio i titolari di certificati COVID digitali UE validi non dovrebbero essere soggetti, in quasi nessun caso, a ulteriori restrizioni.
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 definisce le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno (sia temporaneo che permanente) nell'UE da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Il regolamento (UE) 2021/953 è l'unica normativa vigente dell'Unione contenente disposizioni in materia di rilascio, verifica e accettazione di certificati che attestino lo status del titolare in relazione alla COVID-19. Poiché, come misura di sanità pubblica, gli Stati membri possono continuare ad imporre la presentazione di tali certificati al fine di non applicare alcune restrizioni al diritto di libera circolazione imposte durante la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione di tale regolamento.
- Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta fa parte del pacchetto di misure adottate dall'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 e si basa, in particolare, sui lavori svolti in sede di comitato per la sicurezza sanitaria, di rete eHealth e di comitato per il certificato COVID digitale dell'UE.
È integrata dalla proposta COM(2022) 55 final, che intende prorogare l'applicazione del regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 20 all'eventuale revoca di tale restrizione , la Commissione ha proposto di stabilire un chiaro collegamento tra la raccomandazione (UE) 2020/912 e il certificato COVID digitale dell'UE, in modo da assistere le autorità degli Stati membri nella verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati rilasciati dai paesi terzi. Il regolamento proposto lascia impregiudicate le norme Schengen per quanto riguarda le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Esso non dovrebbe essere inteso come una facilitazione o un incentivo al ripristino dei controlli alle frontiere, che restano una misura di extrema ratio soggetta alle condizioni del codice frontiere Schengen22 .
La presente proposta rispetta inoltre pienamente le competenze degli Stati membri nella definizione della loro politica sanitaria (articolo 168 TFUE).
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
- Base giuridica
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Secondo l'articolo 21, paragrafo 2, l'Unione può intervenire e adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri quando un'azione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo. Si applica la procedura legislativa ordinaria.
La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2021/953, anch'esso basato sull'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
- Sussidiarietà
Gli obiettivi della presente proposta, ovverosìa prorogare l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 e modificarne alcune disposizioni, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. È pertanto necessario intervenire a livello di Unione.
In assenza di un intervento a livello di Unione, il regolamento (UE) 2021/953 cesserebbe di applicarsi, ivi inclusa la base giuridica per il funzionamento del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE. I cittadini dell'Unione e i loro familiari, inoltre, non avrebbero più il diritto di ottenere certificati interoperabili di #vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19. Gli Stati membri, infine, non sarebbero più tenuti ad accettare i certificati COVID digitali dell'UE in caso di non applicazione delle restrizioni per le persone in grado di comprovare un determinato status in relazione alla COVID-19.
- Proporzionalità
L'azione dell'Unione può avere un notevole valore aggiunto nell'affrontare le problematiche sopra individuate ed è l'unico modo per poter mantenere un quadro di certificato COVID-19 unico, razionale e riconosciuto.
L'adozione di misure unilaterali o non coordinate riguardanti i certificati di vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19 potrebbe portare a restrizioni alla libera circolazione incoerenti e frammentarie, causando incertezza per i cittadini dell'Unione nell'esercizio dei loro diritti.
1 / 2 Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1). Accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
3 Consultabile all'indirizzo: www.europarl.europ...-2021-report-en.pdf
4 www.medrxiv.org/co...21.10.21.21265355v2
5 www.bruegel.org/20...-public-health-and- the-economy/
5.1 Capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle. In stretta sintesi l'interoperabilità è la chiave di un sano sviluppo della globalizzazione
6 Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
7 I cittadini dell'Unione e i cittadini svizzeri godono di diritti reciproci di ingresso e di soggiorno basati sull'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6).
9 wttc WTTC-identifies-digital-solutions-for-government
10 www.iata.org/en/pr...ases/2021-08-26-01/
11 Mediante un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
12 Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).
13 vaccinetracker.ecd...accine-tracker.html
14 www.ecdc.europa.eu...ate-27-jan-2022.pdf
15 ec.europa.eu/healt...anagement/covid-19- diagnostic-tests_it
16 ec.europa.eu/healt..._common-list_en.pdf
17 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
18 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID‐19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID‐19 (COM(2021) 649 final).
19 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
20 GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24.
21 COM(2021) 754 final.
22 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).