
2013-01-22 18:58:27
Martedì
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Gennaio
22
2013
La nuova legge europea sulla farmacovigilanza
A cura di Giovanni Polimeni e Paola Cutroneo. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Università di Messina
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Messina: Il 10 dicembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato un rapporto, denominato "Pharmaceutical Package” (ec.europa.eu/healt...use/package_en.htm), che conteneva una serie di pareri e proposte volte a rendere più sicuro, innovativo ed accessibile il mercato dei farmaci in Europa. Il rapporto ha in particolare focalizzato lattenzione su tre ambiti, per ciascuno dei quali ha predisposto altrettante proposte legislative:
- accesso allinformazione sui farmaci da parte dei cittadini europei;
- potenziamento del sistema di farmacovigilanza dellUnione Europea;
- misure anti-contraffazione dei farmaci.
Allo scopo di garantire la salute pubblica riducendo limpatto delle ADR e ottimizzando luso dei farmaci, la nuova legislazione si è focalizzata sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- definizione chiara di ruoli e responsabilità;
- elaborazione di interventi di risk management proporzionali al rischio;
- maggiore pianificazione di attività di farmacovigilanza "pro-attiva”;
- riduzione di duplicazioni / ridondanze;
- maggiore integrazione del concetto di efficacia nellambito delle valutazioni del rapporto beneficio/rischio dei farmaci;
- individuazione di un processo decisionale rapido ed efficace a livello europeo;
- maggiore coinvolgimento di pazienti e professionisti sanitari nel network europeo di farmacovigilanza;
- maggiore trasparenza e comunicazione del rischio;
- migliore informazione sui farmaci.
Di seguito riportiamo alcuni tra i principali cambiamenti apportati dalla nuova legislazione.
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Definizione di "sospetta reazione avversa”
La reazione avversa, o effetto collaterale negativo, viene ora definita come: "una reazione nociva e non voluta ad un medicinale”. Rispetto alla precedente definizione, che si riferiva esclusivamente a reazioni avverse insorte durante terapie farmacologiche impiegate a dosaggi normali e per le indicazioni terapeutiche autorizzate, da ora in poi si considereranno ADR anche le reazioni avverse da overdose, abuso o uso improprio di farmaco, gli errori medici e le reazioni comparse per impieghi non conformi a quelli descritti nella scheda tecnica del prodotto. -
Definizione di ruoli e responsabilità
Gli Stati membri mantengono un ruolo centrale per tutte le attività di farmacovigilanza; la nuova normativa prevede una maggiore cooperazione tra di essi e la definizione di meccanismi di work-sharing finalizzati ad armonizzare e a rendere più veloci le procedure.
Le responsabilità delle aziende farmaceutiche sono maggiormente chiarite, in particolar modo per ciò che riguarda gli obblighi di monitoraggio continuativo della sicurezza dei loro prodotti così come lonere di portare a conoscenza delle autorità competenti tutte le informazioni ottenute, inclusi i risultati positivi e negativi degli studi clinici e quelli derivanti da uso off-label.
Inoltre, è stato istituito allinterno dellEMA un nuovo comitato scientifico, denominato PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), con il compito di valutare i problemi di sicurezza dei farmaci e di dare pareri al CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use).
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Strumenti di valutazione post-marketing
Risk Management Plan (RMP)
Benché limplementazione di RMP sia già prevista dalle linee guida vigenti, nella nuova legislazione viene fornita una base legale alle autorità competenti per imporre alle aziende farmaceutiche i RMP (che nel passato troppo spesso erano rimasti solo "sulla carta”) per tutti i nuovi farmaci o per prodotti medicinali già esistenti, nel caso di particolari problemi di sicurezza. Gli interventi e le misure adottate dovranno essere proporzionali ai rischi individuati per lo specifico farmaco, ai rischi potenziali ed alla necessità di informazioni aggiuntive e potranno rappresentare condizioni vincolanti per lautorizzazione alla commercializzazione del farmaco.
Allinterno del Risk Management system verranno inclusi gli studi post-marketing di sicurezza ed efficacia; nella nuova legislazione viene inoltre richiesta alle autorità competenti la valutazione dellefficacia degli interventi di minimizzazione del rischio.
PASS (Post-Authorization Safety Studies) e PAES (Post-Authorization Efficacy Studies)
Le autorità competenti avranno la possibilità di imporre alle aziende farmaceutiche la conduzione di studi post-marketing su sicurezza ed efficacia dei farmaci. Lobbligo degli studi può essere imposto al momento dellautorizzazione alla commercializzazione, nella fase post-marketing o come condizione alla autorizzazione. Nel caso di problemi di sicurezza legati a più di un prodotto medicinale della stessa classe farmacologica, le aziende farmaceutiche interessate potranno condurre studi congiunti. Le autorità competenti si dovranno assumere la responsabilità della supervisione degli studi non- interventistici da loro richiesti, secondo principi guida armonizzati, garantendo che essi non vengano condotti a scopi promozionali e che venga fornito il follow-up di tutti i dati di sicurezza raccolti.
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Trasparenza e comunicazione
Per aumentare la trasparenza nelle attività di farmacovigilanza, gli Stati membri dovranno istituire e mantenere dei portali web. Allo stesso fine i titolari delle autorizzazioni allimmissione in commercio dovranno fornire alle autorità competenti preavvisi o avvisi per le comunicazioni sulla sicurezza e le autorità competenti dovranno scambiarsi reciprocamente qualsiasi altro avviso riguardante la sicurezza. LEMA sarà responsabile del coordinamento della comunicazione sui problemi di sicurezza e stabilirà un nuovo portale web specifico per queste informazioni.
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Segnalazioni
Per semplificare la segnalazione di ADR, il database Eudravigilance diventerà il punto singolo di ricezione dei report di farmacovigilanza.
La nuova legislazione enfatizza il ruolo di pazienti nella farmacovigilanza, promuovendo iniziative da parte delle autorità competenti indirizzate a facilitare e a rendere diretta la segnalazione spontanea di sospette ADR dei cittadini.
Le nuove sostanze attive, tutti i farmaci biologici (inclusi i biosimilari) ed alcuni medicinali specifici soggetti allobbligo di condurre uno studio post-marketing sulla sicurezza, saranno autorizzati a condizione che siano oggetto di monitoraggio addizionale. Tali medicinali saranno contrassegnati da un simbolo nero e da unadeguata nota esplicativa nel RCP e sul foglietto illustrativo.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
è stato modificato lambito dapplicazione degli PSUR, affinché presentino unanalisi del rapporto rischio/beneficio di un medicinale piuttosto che un elenco dettagliato dei casi già trasmessi alla banca dati Eudravigilance.
Gli obblighi imposti relativamente alla compilazione degli PSUR saranno dora in poi proporzionati ai rischi associati ai medicinali. Di conseguenza, gli PSUR non verranno richiesti a scadenza regolare per i medicinali generici, i medicinali contenenti una sostanza attiva di impiego ben consolidato, i medicinali omeopatici o i medicinali di origine vegetale con registrazione effettuata sulla base del loro impiego tradizionale, salvo il caso in cui dovessero emergere specifici problemi di sicurezza.
Al fine di razionalizzare le risorse, per i medicinali autorizzati in più Stati membri sarà sufficiente una valutazione unica degli PSUR. Inoltre, la frequenza e le date di presentazione degli PSUR riguardanti medicinali contenenti la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze attive, verranno armonizzate, così come le eventuali misure concernenti il mantenimento, la variazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni allimmissione in commercio dei farmaci in questione.