
Solfiti cosa sono e dove li trovo? Vino, Frutta, Verdura e Gruppi Vitaminici B12
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Questo articolo intende chiarire alcuni dubbi su cosa sono i Solfiti e quali siano gli obblighi dei produttori e la normativa sulle etichette che regolamenta l’informazione verso i consumatori della presenza di allergeni, sostanze tossiche per gli esseri umani in genere, anziani mamme e bambini.
Nello specifico intendevo chiarire il termine #Solfiti, antiossidante di cui se ne parla poco, ma sono presenti ovunque negli alimenti nei vini, nella frutta, verdura e presente anche nello zenzero essiccato che acquistiamo tutti i giorni.
Usati principalmente per la loro caratteristica antimicrobica e fungina, in realtà i #Solfiti svolgono una più ampia funzione sia nel bene che nel male. Per coloro che amano il Vino e bevande trattate con anidride solforosa è giusto che facciano le opportune verifiche sulle quantità dichiarate sulle etichette. Ma anche per coloro che si nutrono di insaccati, frutta, verdura e per gli amanti delle vitamine acquistate per il mantenimento della propria salute, del peso e per tutti gli sportivi, occhio all’etichetta.
La normativa vigente, Reg. Ue 1169/2011, obbliga i produttori a specificare la presenza nei prodotti destinati al commercio. In tale provvedimento, è tollerata una quantità minima che autorizza l’omissione della stessa dichiarazione. Quindi la dicitura #Contiene-Solfiti diventa obbligatoria solo nei casi in cui gli additivi siano presenti in quantità pari o superiore a 10 mg/litro nel caso di bevande trattate con #anidride-solforosa.
Dove trovo le indicazioni sui Solfiti?
Il gruppo dei solfiti viene indicato in etichetta con le seguenti diciture(ma tutti rilasciano anidrite solforosa):da E220 fino ad E228, come indicati di seguito:
E220 Anidride Solforosa
E221 Sodio Solfito
E222 Sodio Solfito Acido
E223 Sodio Bisolfito
E224 Potassio Bisolfito
E226 Calcio Solfito
E227 Calcio Bisolfito Acido
E228 Solfito Acido di Potassio
Ma questi Solfiti sono tossici?
Come scritto poc’anzi, la normativa. “I solfiti vengono elencati e regolamentati come additivi, secondo il Reg. Ue 1129/2011 (ultima modifica dell'allegato CE 1333/2008 del Parlamento Europeo). Vi è l'obbligo di inserire la dicitura “trattato con solfiti” o il nome preciso del solfito nell'INCI dell'etichetta, solo se superiori a 10 mg per litro/Kg” è obbligatoria, ma il buon senso ci spinge a fare un’analisi più profonda in quanto come sappiamo le normative subiscono aggiornamenti come già notiamo tra la Reg. Ue 1129 e la 1169 del 2011. Naturalmente ciò che sto pubblicando è una ricerca fatta confrontando dati pubblici con fonti autorevoli come la stessa Ue. con il comunicato ufficiale pubblicato su sviluppoeconomico.gov.it viene redatto un comunicato stampa chiarificatore in sintesi dichiara:
Bruxelles, 13.7.2017
- La presente comunicazione è volta a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell'applicazione delle nuove prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative all'indicazione della presenza di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e allegato II del regolamento).
- Rispetto alla precedente direttiva 2000/13/CE1, il regolamento (UE) n. 1169/20112 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ("il regolamento") definisce nuovi requisiti in materia di etichettatura degli allergeni.
- In particolare il nuovo regolamento impone l'obbligo di fornire sempre ai consumatori informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti, compresi gli alimenti non preimballati (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 44). Gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le informazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili sui prodotti non preimballati. Per quanto riguarda gli alimenti preimballati, il regolamento stabilisce le modalità con le quali le informazioni sugli allergeni devono essere fornite sugli alimenti (articolo 21). Di conseguenza i vigenti orientamenti relativi all'etichettatura degli allergeni, elaborati nel quadro della direttiva 2000/13/CE, devono essere aggiornati per riflettere questo cambiamento della normativa.
- La presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Elenco degli allergeni (allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011) - L'allegato II del regolamento contiene un elenco di sostanze e prodotti alimentari che provocano allergie o intolleranze. Tale elenco è stato redatto sulla base dei pareri scientifici adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)3.
- Nel contesto dell'allegato II, occorre osservare quanto segue:
- l'elenco dei "cereali" di cui all'allegato II, punto 1 è da ritenersi esaustivo;
- il termine "uova" figurante nell'allegato II, punto 3, si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d'allevamento.
- Il termine "latte" di cui all'allegato II, punto 7, si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento;
- l'elenco di cui all'allegato II, punto 8, relativo alla "frutta a guscio" è da ritenersi esaustivo;
- l'allegato II elenca non soltanto le sostanze e i prodotti ivi menzionati come tali ma anche i prodotti derivati. I microrganismi coltivati su un substrato che costituisce un ingrediente alimentare figurante nell'allegato II non dovranno essere considerati prodotti derivati da detti substrati.
3. Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni in relazione agli alimenti preimballati (con particolare riferimento all'articolo 21, letto in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento)
- L’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
"Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:
a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; [...]"
3.1 Casi nei quali l'alimento riporta un elenco di ingredienti - Cereali contenenti glutine elencati nell'allegato II: gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena.
Ad esempio: aceto di malto d'orzo, fiocchi d'avena. - Quando si utilizza "spelta", "khorasan" o "grano duro", è obbligatorio un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero "grano". Il termine "grano" potrà essere corredato della parola "duro", "spelta" o "khorasan", aggiunta su base volontaria.
Ad esempio: grano oppure grano (duro) o grano duro, grano oppure grano (spelta) o spelta. - L’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola "glutine", aggiunta su base volontaria.
Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine). - Quando il glutine è aggiunto in quanto tale, come ingrediente, occorre indicare il tipo di cereale da cui esso proviene.
Ad esempio: glutine (grano), glutine di grano o glutine (da grano)
destrina (grano) oppure (glutine di grano); destrina (contiene grano) oppure (contiene glutine di grano) - Quando un prodotto contenente uno dei cereali figuranti nell'allegato II (ad esempio avena) soddisfa le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 828/20144, si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso". Ad ogni modo il cereale menzionato nell'allegato II dovrà comunque essere indicato ed evidenziato nell'elenco degli ingredienti ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento.
- Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell'elenco dell'allegato II, punto 8, deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland. Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio elencati nell'allegato II, l'ingrediente deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.
Ad esempio: aromi (mandorla). - L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento dispone quanto segue:
"Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:
[...]
b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo". - L'articolo 21, paragrafo 1, punto b), prevede una certa flessibilità riguardo al mezzo utilizzato per evidenziare la denominazione, ad esempio le dimensioni e lo stile del carattere oppure il colore dello sfondo. Spetta all'operatore del settore alimentare scegliere il modo appropriato per distinguere l'allergene in questione dagli altri ingredienti elencati. Sono tuttavia necessari alcuni chiarimenti per quanto riguarda le indicazioni da evidenziare.
- Quando il nome di un ingrediente è composto da più parole distinte (ad esempio "poudre de lait", "latte in polvere") è sufficiente evidenziare soltanto la parola corrispondente alla sostanza/al prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II. Quando il nome di un ingrediente comprende il nome di un allergene in un'unica parola (ad esempio la parola tedesca "Milchpulver", latte in polvere) è sufficiente evidenziare la parte del nome dell'ingrediente corrispondente alla sostanza/al prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.
- Se un ingrediente composto contiene sostanze che provocano allergie o intolleranze e che figurano nell'elenco dell'allegato II, tali sostanze devono essere evidenziate nell'elenco degli ingredienti.
Ad esempio: nel caso di una farcitura alla banana contenente uova, tuorli, fragole, zucchero, acqua, (...), la parola "uova" deve essere evidenziata. Nel caso di un panino con maionese a base di uova, la presenza di "uova" deve essere evidenziata.
3.2 In mancanza di un elenco degli ingredienti - L'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, dispone quanto segue:
"In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II". - Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l'elenco degli ingredienti (ad esempio il vino) ma che sono utilizzati come ingredienti nella fabbricazione o nella preparazione di un altro alimento per il quale è fornito l'elenco degli ingredienti, è necessario evidenziare gli allergeni presenti in detto alimento al fine di distinguerli dagli altri ingredienti elencati (si applica l'articolo 21, paragrafo 1).
Ad esempio: ingredienti: ... vino (contiene solfiti): la parola "solfiti" è evidenziata.
3.3 Etichettatura dei derivati dello stesso allergene - L'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, dispone quanto segue:
"Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione". - Ai fini di tale prescrizione, il riferimento alla(e) sostanza(e) o al(ai) prodotto(i) elencati nell'allegato II non deve necessariamente essere ripetuto ogni qual volta siano presenti tali sostanze. Soddisfa il requisito del suddetto articolo ed è accettabile qualsiasi presentazione che chiarisca che diversi ingredienti provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'allegato II. Il riferimento, tuttavia, deve sempre essere direttamente collegato all'elenco degli ingredienti, ovvero le informazioni in questione devono figurare in fondo o immediatamente accanto all'elenco degli ingredienti.
Ad esempio:
un alimento contenente additivi alimentari, supporti e coadiuvanti tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue:
"... - Additivo (1) - Supporto (1) - Coadiuvante tecnologico (1) - ..."
(1) da grano (la parola "grano" deve essere evidenziata).
3.4 Deroga - L'articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma, dispone quanto segue:
"Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste". - In conformità con tale prescrizione, quando un alimento è venduto con una denominazione quale "formaggio" o "crema", che fa chiaramente riferimento a uno degli allergeni elencati nell'allegato II (ad esempio latte) e per la quale non è richiesto un elenco degli ingredienti a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, l'allergene in questione non deve essere indicato sull'etichetta.
- Se tuttavia tale alimento è venduto con un marchio o una denominazione commerciale che di per sé non fa chiaramente riferimento a uno degli allergeni elencati nell'allegato II, la denominazione in questione dovrà essere integrata con informazioni supplementari contenenti un "chiaro riferimento" all'allergene in questione, come prescritto dall'articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma.
Ad esempio:
"Ambert" (denominazione dell'alimento) con l'indicazione "formaggio blu di fattoria" (testo integrativo del nome dell'alimento esposto immediatamente accanto alla denominazione dell'alimento), dove la parola "formaggio" è un chiaro riferimento alla sostanza figurante nell'allegato II.
Poiché è probabile che i consumatori dei vari Stati membri non abbiano una comprensione univoca della denominazione degli alimenti in questione, è necessaria una valutazione caso per caso. - Qualora la denominazione dell'alimento faccia chiaramente riferimento ad uno degli allergeni elencati nell'allegato II e per l'alimento in questione sia fornito (su base volontaria o obbligatoria) un elenco degli ingredienti, l'allergene presente in detto alimento deve essere evidenziato nell'elenco degli ingredienti.
Ad esempio: "Formaggio (latte, sale, caglio, ...)": la parola latte è evidenziata. - Se il nome dell'alimento in un prodotto fa chiaramente riferimento a una sostanza o a un prodotto dell'allegato II ma il prodotto contiene anche altre sostanze o altri prodotti dell'allegato II, tali allergeni devono essere indicati affinché i consumatori possano compiere scelte alimentari consapevoli per la loro sicurezza.
3.5 Ripetizione volontaria - Fatte salve le vigenti disposizioni unionali applicabili a specifici alimenti5, la ripetizione delle indicazioni sugli allergeni al di fuori dell'elenco degli ingredienti, l'utilizzo della parola "contiene" seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, o l'impiego di simboli o caselle di testo, non sono possibili su base volontaria (cfr. il considerando 47 e l'articolo 21, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento).
4. Informazioni sugli allergeni nel caso degli alimenti non preimballati - L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone quanto segue:
- “Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; [...]
- Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
- Il regolamento prevede informazioni obbligatorie sugli allergeni per gli alimenti non preimballati.
- Gli Stati membri restano competenti ad adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le informazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili su tali alimenti. In linea di massima per consentire ai consumatori di effettuare una scelta consapevole sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione per quanto riguarda la fornitura di informazioni sugli allergeni, ad esempio un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (ovvero informazioni verbali verificabili).
- In assenza di tali misure nazionali, agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni del regolamento concernenti gli alimenti preimballati. Di conseguenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Pertanto non è possibile fornire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta del consumatore. Si applicano inoltre i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 21 del regolamento (punti da 3 a 21 di cui sopra).
5. Aggiornamento dell'allegato II - L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento dispone quanto segue: "Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 51. [...]"
- L'aggiornamento dell'elenco dell'allegato II può consistere nell'inclusione di una sostanza nell'elenco o nell'esclusione di una sostanza dall'elenco. Per quanto riguarda l'esclusione dall'elenco degli allergeni alimentari, la direttiva 2000/13/CE6 prevedeva norme specifiche secondo le quali le parti interessate potevano presentare alla Commissione studi volti a dimostrare che, sulla base di prove scientifiche, taluni allergeni non possono produrre reazioni indesiderate. Queste disposizioni specifiche non sono state mantenute nel regolamento. Tuttavia ciò non osta a che le parti potenzialmente interessate comunichino alla Commissione elementi comprovanti che i prodotti derivati dalle sostanze elencate nell'allegato II non sono suscettibili, in circostanze specifiche, di produrre reazioni indesiderate nell'uomo.
- Tali comunicazioni possono essere preparate conformemente agli orientamenti dell'EFSA relativi alla preparazione e alla presentazione delle domande di esenzione dall'etichettatura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2000/13/CE ("Guidance on the preparation and presentation of applications pursuant to Article 6 paragraph 11 of Directive 2000/13/EC")7 e trasmesse alla Commissione almeno in duplice copia su supporto elettronico (CD o chiavetta) al seguente indirizzo:
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare, Unità E1 Commissione europea
B-1049 Bruxelles BELGIO
Tossicità
L'anidride solforosa è presente in natura e anche la fermentazione effettuata dai lieviti presenti sulla buccia dell'uva può generare fino a 40 mg/l di solfiti. Nella produzione di vino, tuttavia, particolari solfiti (specie il #bisolfito di sodio) sono frequentemente aggiunti in vari momenti e con diversi scopi. Questo è stato reso pubblico nel 2013 sul sito della #enotecaemiliaromagna che spiega quali siano gli effetti negativi con un esempio semplice alla portata di tutti. ”L’effetto negativo dei solfiti per eccellenza è molto comune. Vi è mai capitato di svegliarvi con il cerchio alla testa perché la sera prima avete bevuto un po’ più del solito? E ripetete tra voi “Eppure non mi è sembrato di avere esagerato!”. Vi potete tranquillizzare. La causa non necessariamente dipende dalla quantità di vino che avete bevuto, ma dipende dalla quantità di solfiti nel vino. Infatti un altro effetto che hanno è quello di impedire, solo parzialmente, all’ossigeno di arrivare al cervello durante la digestione e questo provoca il famigerato mal di testa. Per estremizzare il concetto, se bevete 1 lt di vino con 11 mg di solfiti per litro o un bicchiere di vino con 200 mg per litro, quel bicchiere in proporzione vi potrebbe provocare un mal di testa 4 volte superiore al litro di vino a basso contenuto di solfiti. Questi sono gli effetti negativi che però non si manifestano in tutti i soggetti. Tuttavia questi effetti sono circoscritti e non sono prolungati nel tempo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito per i solfiti una Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) pari a 0,7 mg per kg di peso corporeo. Quindi, per esempio, una persona che pesa 70 kg non ne dovrebbe assumere più di 50 mg al giorno. Il consumo di vino, pertanto, dipende o dovrebbe dipendere dalla quantità di solfiti che contiene.
Sfogliando un sito importante che vende prodotti per tutte le categorie sportive e ha una linea Vegan e Vegetariana molto ampia indica nei multivitaminici tra gli allergeni [contiene SOLFITI]. Qui scatta il contraddittorio che più ci incuriosisce. Essendo un antiossidante e antagonista verso il gruppo vitaminico B come ad esempio la b12 ed essendo pericoloso per la flora intestinale fondamentale per il buon funzionamento metabolico dell’organismo umano, perché si trova lì? Sui Solfiti in base alla mia ricerca non non risultano casi dichiarati allergici ai solfiti nonostante sia presente in natura e sia obbligatoria l’indicazione in etichetta dove presente come allergene. Quindi?
Altro che ci spinge a riflettere è la presenza di solfiti negli integratori, gli stessi che contengono le vitamine antagoniste come la B1. Qui matura un’altro dubbio sulla veridicità dell’antagonismo chimico. Ma ecco la spiegazione: I solfiti sono utilizzati come a dire .. giusto per risparmiare tempo e denaro in quanto madre natura è più lenta nei processi metabolici. Quindi viene utile l’azione antisettica offerta da questa combinazione. Personal Trainer scrive: L'anidride solforosa è addizionata ai mosti in forma di SO2 gassosa o metabisolfito di potassio. In realtà, questa componente viene prodotta anche dall'azione fermentativa dei Saccharomyces cerevisiae, i quali riducendo lo ione SO4 in SO2 rendono l'ambiente inadatto alla proliferazione di altri microorganismi. Non tutti i saccaromiceti vantano questa peculiarità, ma alcuni arrivano a produrne fino a 200-300 mg/l. L'anidride solforosa interagisce con il substrato nella quale si dissolve; al termine del processo chimico risulta presente in due forme, una combinata ed una libera. NB. Se la parte di SO2 libera svanisce per evaporazione, quella combinata si scinde per ripristinare l'equilibrio. Questa anidride solforosa libera è suddivisa in ioni bisolfito e molecolare, ma solo quest'ultimo è l'agente responsabile del potenziale di conservazione antisettico. La quantità di bisolfito molecolare aumenta al calare del pH:
↓ pH = ↑SO2 molecolare.
Azione dei solfiti : I solfiti sono un antibiotico che inibisce soprattutto la crescita dei batteri lattici e di quelli acetici; i lieviti (come i saccaromiceti) sono meno sensibili (con le dovute differenze in base al ceppo; il Saccharomyces ludwigii fermenta mosti con oltre 800 mg/l di SO2). NB. PER POTER AGIRE EFFICACEMENTE SU UN CEPPO BATTERICO INDESIDERATO È NECESSARIO AGGIUNGERE AL MOSTO QUANTITA' MINIME DI SOLFITI PARI A 100 mg/l, TUTTAVIA, I PRODOTTI CHE CONTENGONO CONCENTRAZIONI SUPERIORI A 10 mg/l DEVONO RIPORTARNE IL CONTENUTO IN ETICHETTA. Gli effetti collaterali riconducibili ad un'eccessiva assunzione di solfiti sono irritazione della mucosa gastrica, dolore e vomito. Tuttavia, la ricerca ha giustificato l'insorgenza di queste manifestazioni solo mediante somministrazione di concentrazioni pari a 3500 mg/kg di peso corporeo (AVVELENAMENTO da SO2), che inducono (in presenza di pH acido dello stomaco) la conversione dei solfiti alimentari in anidride solforosa volatile SO2. È comunque doveroso specificare che i solfiti sono molecole POTENZIALMENTE #ipersensibilizzanti (o ALLERGIZZANTI) verso un numero di persone superiore al 5‰; in base a questi dati, le commissioni competenti hanno imposto nella vinificazione la dicitura in etichetta "CONTIENE SOLFITI" per concentrazioni > 10mg/l. Nei soggetti ipersensibili, i solfiti possono scatenare la manifestazione di alcuni effetti collaterali tra i quali: asma, difficoltà respiratoria, fiato corto, respiro affannoso e tosse. Dal punto di vista nutrizionale, invece, i solfiti sembrano avere un impatto relativamente basso in quanto danneggiano esclusivamente la tiamina (vit. B1) e non sembrano intervenire negativamente su altre molecole. Detto ciò, pare ovvio che tra i più comuni effetti collaterali sopra citati manchi proprio i più popolare: il mal di testa... ma esiste realmente una correlazione tra solfiti contenuti nel vino e mal di testa? O si tratta solo di una reazioni soggettivamente determinata nella quale intervengono soprattutto altre variabili? Ricordiamo che l'alcol etilico è un nervino, ed in quanto tale, agisce in maniera diretta sul sistema nervoso. In ogni caso, cerchiamo di inquadrare con maggior accuratezza il sintomo cosiddetto "post sbornia" più diffuso tra la gente dedita all'etilismo.
Come eliminare gli effetti negativi dei Solfiti?
Su #naturopataortisi it ANGELO ORTISI Naturopata-Iridologo esperto in Nutrizione genetica, Test Kinesiologico, Iridologia, Fitoterapia, Aromaterapia. ha scritto : Sono pochi gli studi che possono confermare questa tesi, ma uno dei più recenti ha dimostrato che la vitamina B12 può realmente bloccare gran parte delle allergie ai solfiti che, usati spesso come conservanti di vini e alimenti in generale, provocano alcuni sintomi come mal di testa, congestione, raffreddore e spasmi bronchiali. Nel corso di uno studio, a 18 persone allergiche ai solfiti furono somministrati 2.000 microgrammi di #B12 per via sottolinguale (in forma di compresse da mettere sotto la lingua da dove i numerosi vasi sanguigni che si trovano in questa regione immettono rapidamente la vitamina nel circolo sanguigno) e poi dei solfiti. Un solo soggetto dei 18 che presero parte allo studio manifestò reazioni allergiche a questi conservanti. Gli esperimenti successivi condotti con gruppi di controllo a cui si somministravano soltanto dei placebo confermarono l'efficacia di questa vitamina. Dati gli ottimi risultati ottenuti nel corso di questi studi, sarebbe ovviamente opportuno verificare se questa vitamina è efficace nel combattere altri tipi di allergie alimentari o di altro genere. A chi soffre di allergia ai solfiti si consiglia di prendere 2.000 - 4.000 microgrammi di B12 una volta al giorno: gran parte dei sintomi sparirà.
Conclusioni
Se per una tiroide sana ci affidiamo allo Zinco che rinforza il funzionamento della tiroide, al Selenio e al Magnesio. Per contrastare gli effetti negativi dei Solfiti se proprio devi bere Vino assicurati che non contengano Solfiti o meglio che sia presenti in quantità inferiore p pari a 0,7 mg per kg di peso corporeo e sfrutta la vitamina B12 per ridurre fino a fare sparire tutti gli effetti negativi. Ma senza dubbio usa sempre il buon senso.
Silvia M. Carrassi
Footnote EU C(2017) 4864 final
- Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
- Regolamento (EU) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
- www.efsa.europa.eu...on_nda_04_en1,1.pdf
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).
- Ad esempio le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
- Cfr. l'articolo 6, paragrafo 11, secondo comma, della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
- EFSA Journal 2013;11(10):3417