Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori Bis

2020-11-10 13:49:00
Martedì 14:08:41
Novembre 10 2020

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori Bis

Provvedimento con ulteriori risorse destinate al ristoro dei settori produttivi maggiormente colpiti

View 8.5K

word 1.2K read time 5 minutes, 48 Seconds

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 3 novembre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid.

Il provvedimento interviene con ulteriori risorse destinate sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.

In particolare, il decreto prevede:

  • per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio;
  • per le zone arancioni una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 200%;
  • per alcuni settori nuovi ristori dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm;
  • proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive;
  • anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori;
  • anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado;
  • bonus baby-sitting per le regioni in zona rossa.

Per maggiori informazioni

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170) (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita'
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020, per la tutela della salute in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a
favore degli operatori dei centri commerciali
1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e'
sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e'
incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici
ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie
ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo
a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla
quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137.
4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e'
riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure
restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il
contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa
presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i
soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4
e' determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto
di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di
cui al comma 4 che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al
presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 137 del 2020 ed e' determinato entro il 30 per cento del valore
calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei
criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508
milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per
l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del
4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per
l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 3.

Source by MiSE

Similar Articles / Pubblica...stori Bis