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2022-02-10 19:46:57
Giovedì 21:08:47
Febbraio 10 2022

CAMBIA LA COSTITUZIONE: articolo 9 e articolo 41

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Senza quasi darne notizia, gli articoli 9 e 41 della Costituzione sono stati cambiati, introducendo la tutela dell’ambiente e della salute: sembrerebbe una cosa buona, ma in realtà cela una trappola pericolosissima! ... Che forse è il motivo per cui hanno cercato di far passare la cosa inosservata.

Guardiamo da Vicino cosa cambia

L'attenzione va posta sull'articolo 41 in cui i diritti cambiano e inizia una fase nuova in cui alcuni punti come « l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente» , è un tassello pericoloso. L'avv. Fusillo nel video dice “Già l'iniziativa economia privata era molto limitata, pesantemente limitata dalla costituzione”. Cosa vuol dire ciò Fusillo segue dicendo: “Mettere in costituzione l'intenzione di distruggere definitivamente le piccole imprese con la scusa della tutela della salute, questa è la reale natura di questa modifica costituzionale e questa è la ragione per cui sono molto preoccupato”»

Ciò potrebbe dare vita a un nuovo elemento “Mettere il lockdown in costituzione”. Fusillo dichiara “si promuove: non il diritto alla salute come è scritto in costituzione, cioè il diritto a che la Repubblica Italiana organizzi un sistema sanitario nell'interesse dei cittadini, ma, l'interesse alla salute pubblica, quindi quello che al governo di turno ritiene la miglior strategia di tutela della salute, mettere questo in costituzione, quindi sostanzialmente, consentire a qualsiasi governante o governicchio di turno, con una leggina, di dire le stesse cose che hanno detto con il lockdown, con le mascherine, con il coprifuoco, con il greenpass, sotto la foglia di fico 'visto che si parla di ambiente della tutela della salute'. Questo praticamente è un assegno in bianco un #viatico, per l'arbitrio governativo del tipo che abbiamo visto negli ultimi due anni, questa volta con un appiglio costituzionale e perché, perché la paura è che la corte costituzionale possa svegliarsi e fare il suo lavoro 'che finora non ha fatto ', ma con questa modifica diventerà molto più difficile 'prevedo io', prenderà atto di questa modifica costituzionale «che volete, nella costituzione che la tutela della salute è un bene supremo che può limitare qualsiasi attività privata, quindi, state bene così, vi tenete tutte le restrizioni che ci sono state.»”

Diamo il benvenuto in costituzione a questo nuovo comma che ha dato vita alla “Dittatura Sanitaria”

Dalla Camera dei deputati

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

L'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge volta ad inserire la tutela dell'ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.

Il progetto di legge costituzionale approvato con al maggioranza dei due terzi dei componenti (A.C. 3156) interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni.

Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.

L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.

La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117.

In particolare, la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'.

In tale prospettiva l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.

La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un "processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale".

"In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 - la quale sottolinea altresì che "la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale", soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale "il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni" (donde "il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati", tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).

Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione.

In tale ambito è stata introdotta la previsione della "tutela" dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).

La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Donde "una configurazione dell'ambiente come ‘valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".

L'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'. Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi, in quanto, "col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé" (sentenza n. 12 del 2009). / ULTIMO AGGIORNAMENTO: 8 FEBBRAIO 2022 scarica il PDF www.to5.me/3M


Source by Redazione

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