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2022-02-24 08:21:16
Giovedì 08:30:02
Febbraio 24 2022

ALCUNE PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014. BASTA ILLUDERE LE PERSONE!!!

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Prof. Daniele Trabucco: Il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea non pone, purtroppo, fine alle vaccinazioni. Si tratta di una interpretazione errata della fonte regolamentare la quale abroga la precedente direttiva (UE) n. 2001/20/CE. Infatti, il regolamento de quo cerca di uniformare, nel territorio dei 27 Stati membri dell'Unione, le sperimentazioni cliniche (art. 1), ma non si occupa nè dell'immissione in commercio in forma condizionata dei farmaci (si veda regolamento (CE) n. 507/2006), nè degli obblighi vaccinali, rientrando quest'ultimi nell'ambito della politica sanitaria di spettanza degli Stati membri in virtù del principio di attribuzione.

È certamente vero che l'autorizzazione condizionata (CMA) prevede delle "revisioni cicliche" che consentono di valutare i dati relativi ai quattro sieri a mRna, tuttavia queste esulano, per il diritto dell'Unione, dalle sperimentazioni in senso stretto, attenendo (le sperimentazioni) ad una fase prodromica1 all'autorizzazione medesima. In particolare, si deve ricordare che l'immissione per l'uso di emergenza non autorizza un vaccino, bensì l'uso temporaneo di un vaccino non consentito in via definitiva, la cui domanda deve includere anche i dati inerenti allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche le quali costituiscono una fase antecedente l'intervento dell'EMA in modalità condizionata ex art. 4 del regolamento (CE) n. 507/2006.

Ne consegue, dunque, che nessun obbligo vaccinale decadrà salva diversa scelta da parte degli Stati membri. Semmai il problema è un altro: la presenza di dati sufficienti, ma non completi, soddisfa il requisito del rispetto della persona umana che la Costituzione italiana del 1948 pone quale barriera invalicabile per l'introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, comma 2?

Dal mio punto di vista no ed è su questo che si deve lavorare, evitando di illudere le persone già vessate da questa "follia" sanitaria infinita. Rivolgetevi sempre ad esperti dei singoli rami del Diritto altrimenti ci si fa male, molto male e, visti i tempi, non mi pare il caso." / fonte: COMICOST

1) prodromico /pro·drò·mi·co/ aggettivo Preannunziatore. "segni p." In medicina, relativo al prodromo. Sintomo prodromico, manifestazione morbosa, senza carattere specifico, che precede l'insorgenza dei sintomi caratteristici di una malattia.

Source by Redazione

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